Certificazione energetica

Il D.Lgs.192/2005 allinea la legislazione italiana alla normativa europea in materia di efficienza energetica e di contenimento dei consumi (attuazione alla direttiva comunitaria 2002/91/CE). La disciplina dettata dal D.Lgs.192/2005 è stata successivamente modificata dal D.Lgs.311/2006 e successivi (D.Lgs.115/2008, Legge n.133/2008, DPR 59/2009, DM Sviluppo Economico del 26/06/2009, D.Lgs.28/2011).

Scopo della complessa normativa sull’efficienza energetica è stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di:

  • favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica,
  • contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto,
  • promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.

La legge prevede, per la certificazione energetica, due diversi attestati:

  • l’attestato di qualificazione energetica (D.Lgs.311/2006) chiamato a svolgere la funzione di strumento di controllo "ex post" del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche;
  • l'attestato di certificazione energeticagià previsto e disciplinato nel testo originario del D.Lgs.192/2005chiamato a svolgere il ruolo di strumento di "informazione" del proprietario e/o dell’acquirente circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici. Oltre a fornire all’utente gli elementi necessari per “valutare la convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica”, l’attestato di certificazione energetica deve, inoltre, consentire “ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio” e quindi di poter scegliere l’edificio da acquistare o da locare in base alla prestazione energetica. E proprio per consentire tale “confronto” l’attestato di certificazione energetica deve classificare gli edifici e cioè attribuire a ciascun edificio una determinata classe energetica (classe da contraddistinguere con una lettera dell’alfabeto dalla “A+” che individua gli immobili a maggior efficienza energetica alla lettera “G” che individua gli immobili di più scadente efficienza energetica).

I due attestati si distinguono, inoltre, anche per quanto riguarda le caratteristiche del "certificatore": infatti mentre l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto ed asseverato da un professionista abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio "non necessariamente estraneo alla proprietà e quindi non necessariamente “terzo”, l’attestato di certificazione energetica dovrà, invece, essere rilasciato da "esperti" o "organismi" "terzi", dei quali dovranno essere garantiti "la qualificazione e l'indipendenza" I due attestati sono, pertanto, chiamati a svolgere ruoli e funzioni ben distinte e non sono tra loro “fungibili”.

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