Il D.Lgs.192/2005 allinea la legislazione italiana alla normativa europea in materia di efficienza energetica e di contenimento dei consumi (attuazione alla direttiva comunitaria 2002/91/CE). La disciplina dettata dal D.Lgs.192/2005 è stata successivamente modificata dal D.Lgs.311/2006 e successivi (D.Lgs.115/2008, Legge n.133/2008, DPR 59/2009, DM Sviluppo Economico del 26/06/2009, D.Lgs.28/2011).
Scopo della complessa normativa sull’efficienza energetica è stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di:
La legge prevede, per la certificazione energetica, due diversi attestati:
I due attestati si distinguono, inoltre, anche per quanto riguarda le caratteristiche del "certificatore": infatti mentre l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto ed asseverato da un professionista abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio "non necessariamente estraneo alla proprietà e quindi non necessariamente “terzo”, l’attestato di certificazione energetica dovrà, invece, essere rilasciato da "esperti" o "organismi" "terzi", dei quali dovranno essere garantiti "la qualificazione e l'indipendenza" I due attestati sono, pertanto, chiamati a svolgere ruoli e funzioni ben distinte e non sono tra loro “fungibili”.
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